Art. 15. 1. L'articolo 16 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: "Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara che non vi e' luogo a provvedere. 2. La sentenza e' notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonche' al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore. 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda in nota all'art. 4.