Art. 15.
1. L'articolo 16 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  16.  -  1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano
i presupposti per la pronuncia per lo stato di adottabilita' dichiara
che non vi e' luogo a provvedere.
2.  La  sentenza  e'  notificata per esteso al pubblico ministero, ai
genitori,  ai  parenti  indicati  nel  primo  comma dell'articolo 12,
nonche'  al  tutore e al curatore speciale ove esistano. Il tribunale
per  i  minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del
minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
 
          Nota all'art. 15:
              - Per il testo dell'art. 330 del codice civile, si veda
          in nota all'art. 4.