Art. 16.
1. L'articolo 17 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  17.  - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre
parti  possono  proporre  impugnazione  avanti  la  Corte  d'appello,
sezione  per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La
Corte,  sentite  le  parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni
altro   opportuno  accertamento,  pronuncia  sentenza  in  camera  di
consiglio  e  provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro
quindici  giorni dalla pronuncia. La sentenza e' notificata d'ufficio
al pubblico ministero e alle altre parti.
2.  Avverso  la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per
Cassazione,  entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di
cui  ai  numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice
di  procedura  civile.  Si  applica  altresi'  il secondo comma dello
stesso articolo.
3.  L'udienza  di  discussione dell'appello e del ricorso deve essere
fissata  entro  sessanta  giorni  dal  deposito  dei  rispettivi atti
introduttivi".
 
          Nota all'art. 16:
              - Il testo dell'art. 360 del codice di procedura civile
          e' il seguente:
              "Art. 360 (Sentenze impugnabili e motivi di ricorso). -
          Le  sentenze  pronunciate  in  grado  d'appello  o in unico
          grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:
                1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
                2)  per  violazione  delle  norme  sulla  competenza,
          quando non e' prescritto il regolamento di competenza;
                3)  per  violazione  o falsa applicazione di norme di
          diritto;
                4) per nullita' della sentenza o del procedimento;
                5)   per   omessa,  insufficiente  o  contraddittoria
          motivazione  circa  un  punto  decisivo della controversia,
          prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio.
              Puo'   inoltre   essere   impugnata   con  ricorso  per
          cassazione  una  sentenza  appellabile del tribunale, se le
          parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso
          l'impugnazione  puo'  proporsi  soltanto  per  violazione o
          falsa applicazione di norme di diritto.".