Art. 18.
1. L'articolo 21 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente:
"Art.  21.  - 1. Lo stato di adottabilita' cessa altresi' per revoca,
nell'interesse  del minore, in quanto siano venute meno le condizioni
di  cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui
al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca e' pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o
su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3.  Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilita' non puo' essere revocato".