Art. 8. 
1. L'articolo 8 della legge n. 184 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale
per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori  di  cui
sia accertata la situazione di abbandono perche' privi di  assistenza
morale e materiale da parte dei  genitori  o  dei  parenti  tenuti  a
provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa
di forza maggiore di carattere transitorio. 
2. La situazione di  abbandono  sussiste,  sempre  che  ricorrano  le
condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso
istituti di  assistenza  pubblici  o  privati  o  comunita'  di  tipo
familiare ovvero siano in affidamento familiare. 
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di  cui  al
comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai  servizi  sociali
locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. 
4. Il procedimento di adottabilita' deve  svolgersi  fin  dall'inizio
con l'assistenza legale del minore  e  dei  genitori  o  degli  altri
parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10".