Art. 16. Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli 1. Il regime di aiuti istituito dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' finalizzato anche a favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della sicurezza alimentare e della tracciabilita' degli alimenti e si applica prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli, ivi comprese: a) le societa' cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci; b) le organizzazioni di produttori e loro forme associate riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto; c) le societa' di capitali in cui oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle societa' di cui alle lettere a) e b).
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e' il seguente: "1. Nel rispetto della decisione 94/173 CE, e' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le forme associative di giovani agricoltori, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito, al sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma e' diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli al vantaggi economici dell'iniziativa, cosi' come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorita' agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma e' finalizzato: a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attivita' di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti, di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali; b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente; c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualita', soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero; d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale; e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualita'. Per tale finalita' gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore, comunque ai 5 anni; f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa al prodotti di cui all'allegato II del trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo; g) all'introduzione della contabilita' aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione.".