Art. 16.
            Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo
                 delle imprese gestite direttamente
                       dai produttori agricoli
  1.  Il  regime  di  aiuti  istituito dall'articolo 13, comma 1, del
decreto  legislativo  30 aprile  1998, n. 173, e' finalizzato anche a
favorire il riorientamento delle filiere produttive nell'ottica della
sicurezza  alimentare  e  della  tracciabilita'  degli  alimenti e si
applica  prioritariamente a favore delle imprese gestite direttamente
dai produttori agricoli, ivi comprese:
    a) le   societa'   cooperative   agricole  e  loro  consorzi  che
utilizzano prevalentemente prodotti conferiti dai soci;
    b) le   organizzazioni  di  produttori  e  loro  forme  associate
riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente decreto;
    c) le  societa'  di  capitali  in  cui  oltre il 50 per cento del
capitale  sociale  sia  sottoscritto da imprenditori agricoli o dalle
societa' di cui alle lettere a) e b).
 
          Nota all'art. 16:
              - Il   testo   dell'art.   13,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia
          di   contenimento   dei   costi  di  produzione  e  per  il
          rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma
          dell'art.  55,  commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449) e' il seguente:
              "1.   Nel   rispetto  della  decisione  94/173  CE,  e'
          istituito  un  regime  di  aiuti a favore delle imprese che
          operano    nel    settore   agroalimentare,   comprese   le
          cooperative,  le  forme associative di giovani agricoltori,
          le   organizzazioni   dei  produttori  e  le  industrie  di
          trasformazione  agroalimentare. Tale regime e' definito, al
          sensi  dell'art.  18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n.  112,  e  fermo  restando  quanto stabilito dall'art. 48
          dello  stesso  decreto,  nei limiti delle autorizzazioni di
          spesa    all'uopo    recate   da   appositi   provvedimenti
          legislativi,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in vigore del
          presente  decreto, attraverso un programma dal Ministro per
          le  politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  e  di  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
          programma  e'  diretto a favorire i settori prioritari e ad
          assicurare   partecipazione   adeguata   e   duratura   dei
          produttori  agricoli al vantaggi economici dell'iniziativa,
          cosi'  come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento
          (CE)  n.  951/97,  anche  attraverso contratti di filiera e
          accordi    interprofessionali,    dando    priorita'   agli
          investimenti   richiesti  da  soggetti  che  hanno  avviato
          iniziative  di ristrutturazione societaria, organizzativa e
          logistica    anche   tramite   processi   di   dismissioni,
          concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale
          programma e' finalizzato:
                a) all'innovazione   tecnologica,   al  potenziamento
          strutturale   e   al   miglioramento   delle  attivita'  di
          trasformazione   e   di  commercializzazione  dei  prodotti
          agricoli,  anche  attraverso l'acquisizione di impianti, di
          know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;
                b) all'adeguamento   degli  impianti  alle  normative
          sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;
                c) alla      valorizzazione      delle     produzioni
          agroalimentari,  in  particolare  tipiche  e  di  qualita',
          soprattutto  per  lo  sviluppo  di  iniziative  in  zone ad
          insufficiente   valorizzazione  economica  dei  produttori,
          favorendo  il  credito  all'esportazione  di  intesa con il
          Ministero per il commercio estero;
                d) al   rafforzamento   strutturale   delle   imprese
          cooperative attraverso investimenti in conto capitale;
                e) alla  realizzazione,  da  parte di cooperative, di
          soggetti  consortili  e  associativi, di progetti specifici
          che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di
          assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche
          in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30
          del   Trattato,  e  di  processi  di  certificazione  della
          qualita'.  Per  tale  finalita'  gli  aiuti potranno essere
          concessi   relativamente   alle  spese  di  costituzione  e
          funzionamento  amministrativo,  comprese  le  spese  per il
          personale   assunto,   nella   misura  del  50  per  cento,
          limitatamente  al  periodo di avvio non superiore, comunque
          ai 5 anni;
                f) alla  realizzazione  di  attivita'  di  ricerca  e
          sviluppo,  relativa  al prodotti di cui all'allegato II del
          trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni
          nazionali,  svolta  da imprese agroalimentari. L'intensita'
          dell'aiuto  potra'  essere  fino  al  100  per cento lordo,
          conformemente    a   quanto   previsto   dalla   disciplina
          comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;
                g) all'introduzione  della  contabilita'  aziendale e
          all'avviamento dei servizi di sostituzione.".