Art. 18.
              Promozione dei processi di tracciabilita'
  1.  Con  atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio
dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle politiche agricole e
forestali,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  ed  il  Ministro  della sanita', d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le
modalita'  per  la  promozione,  in  tutte le fasi della produzione e
della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilita' degli
alimenti,  dei  mangimi  e  degli  animali  destinati alla produzione
alimentare  e  delle  sostanze  destinate  o  atte  a far parte di un
alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:
    a) favorire   la   massima  adesione  al  sistema  volontario  di
tracciabilita' anche attraverso accordi di filiera;
    b) definire  un  sistema  di  certificazione  atto a garantire la
tracciabilita', promuovendone la diffusione;
    c) definire  un  piano  di  controllo allo scopo di assicurare il
corretto funzionamento del sistema di tracciabilita'.
  2.  Le  amministrazioni  competenti,  al  fini  dell'accesso  degli
esercenti attivita' agricola, alimentare o mangimistica ai contributi
previsti   dall'ordinamento   nazionale,  assicurano  priorita'  alle
imprese  che  assicurano  la  tracciabilita',  certificata  ai  sensi
dell'atto di indirizzo e coordinamento.