Art. 21.
          Norme per la tutela dei territori con produzioni
            agricole di particolare qualita' e tipicita'
  1.  Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.  22,  come  modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n.
389,  e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci,
lo  Stato,  le  regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle
rispettive competenze:
    a) la  tipicita',  la  qualita',  le caratteristiche alimentari e
nutrizionali,  nonche'  le  tradizioni  rurali  di  elaborazione  dei
prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata
(DOC),  a  denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a
denominazione  di  origine  protetta  (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);
    b) le  aree  agricole  in  cui si ottengono prodotti con tecniche
dell'agricoltura  biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91
del Consiglio, del 24 giugno 1991;
    c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.
  2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con:
    a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non
idonee  alla  localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3
del  decreto  legislativo  8 novembre  1997,  n. 389, e l'adozione di
tutte  le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2
dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997;
    b) l'adozione  dei  piani  territoriali  di  coordinamento di cui
all'articolo  15,  comma  2,  della  legge  8 giugno  1990, n. 142, e
l'individuazione   delle  zone  non  idonee  alla  localizzazione  di
impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo
20,  comma  1,  lettera  e), del citato decreto legislativo n. 22 del
1997,  come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389
del 1997.
 
          Note all'art. 21:
              - Il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.".
              - Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca:
          "Modifiche   ed   integrazioni   al   decreto   legislativo
          5 febbraio  1997,  n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti
          pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.".
              - Il  regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del
          24 giugno   1991,  e'  relativo  al  metodo  di  produzione
          biologico  di  prodotti agricoli e alla indicazione di tale
          metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.".
              - Il  testo  della  lettera e) del comma 3 dell'art. 22
          del  surriportato  decreto  legislativo  22  del 5 febbraio
          1997,  come modificato dall'art. 3 del surriportato decreto
          legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, e' il seguente:
              "3.  Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede
          inoltre:
                a) - d) (omissis);
                e) i  criteri  per  l'individuazione,  da parte delle
          province,  delle  aree non idonee alla localizzazione degli
          impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per
          l'individuazione   dei   luoghi   o  impianti  adatti  allo
          smaltimento e recupero dei rifiuti.".
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2 dell'art. 22 del
          suddetto decreto legislativo n. 22/1997:
              "2.   I   piani   regionali  di  gestione  dei  rifiuti
          promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della
          pericolosita' dei rifiuti.".
              - La  legge  8 giugno  1990, n. 142, abrogata dall'art.
          274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recava:
          "Ordinamento delle autonomie locali".