Art. 21. Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualita' e tipicita' 1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: a) la tipicita', la qualita', le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonche' le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) le zone aventi specifico interesse agrituristico. 2. La tutela di cui al comma 1 e' realizzata, in particolare, con: a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997; b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997.
Note all'art. 21: - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.". - Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio.". - Il regolamento (CEE) n. 2092/1991 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e' relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.". - Il testo della lettera e) del comma 3 dell'art. 22 del surriportato decreto legislativo 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dall'art. 3 del surriportato decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, e' il seguente: "3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre: a) - d) (omissis); e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e recupero dei rifiuti.". - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22 del suddetto decreto legislativo n. 22/1997: "2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei rifiuti.". - La legge 8 giugno 1990, n. 142, abrogata dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recava: "Ordinamento delle autonomie locali".