Art. 22.
                       Sorveglianza rinforzata
  1.  I  vegetali,  le  sementi,  i  prodotti  antiparassitari di uso
agricolo  e  i  prodotti  assimilati, i fertilizzanti, i composti e i
materiali  di  sostegno,  che  sono  composti  in tutto o in parte di
organismi  geneticamente  modificati,  sono soggetti ad uno specifico
monitoraggio territoriale.
  2.  I  Servizi  fitosanitari regionali, nell'ambito delle attivita'
ispettive previste dalle vigenti normative fitosanitarie sui vegetali
e   prodotti   vegetali,  collaborano  con  le  strutture  incaricate
dell'effettuazione   dei   controlli  sugli  organismi  geneticamente
modificati.
  3.  Le modalita' per l'espletamento del monitoraggio, anche al fine
di  assicurare  omogeneita' di interventi e raccordo operativo con il
Servizio   fitosanitario   centrale  del  Ministero  delle  politiche
agricole  e  forestali, sono stabilite con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali,  di  concerto con i Ministri della
sanita' e dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  dei bilanci dello Stato, delle regioni e delle
province.