Art. 23.
                        Prodotti di montagna
  1.  Le  denominazioni  "montagna",  "prodotto di montagna" e simili
possono  essere  utilizzati  per  i  prodotti  agricoli e alimentari,
soltanto  ove  questi  siano  prodotti  ed  elaborati  nelle  aree di
montagna  come  definite  dalla normativa comunitaria in applicazione
dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile
1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.
 
          Note all'art. 23:
              - Il  testo dell'art. 3 della direttiva n. 75/268 (CEE)
          del  Consiglio,  del  28 aprile  1975  (Sull'agricoltura di
          montagna e di alcune zone svantaggiate), e' il seguente:
              "Art. 3. - 1. Le zone agricole svantaggiate comprendono
          zone  di  montagna  nelle  quali  l'attivita'  agricola  e'
          necessaria  per  assicurare  la conservazione dell'ambiente
          naturale,  soprattutto  per  proteggere dall'erosione o per
          rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non
          sono  assicurati  il  mantenimento  di un livello minimo di
          popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale.
              2.  Tali  zone  devono  essere dotate di infrastrutture
          sufficienti,  in  particolare per quanto concerne le vie di
          accesso  alle aziende, l'elettricita' e l'acqua potabile e,
          per  le  zone  a  vocazione turistica, la depurazione delle
          acque.   In   mancanza   di  tali  infrastrutture,  occorre
          prevederne  la  realizzazione a breve scadenza nei relativi
          programmi pubblici.
              3.  Le zone di montagna sono composte di comuni o parti
          di  comuni che devono essere caratterizzati da una notevole
          limitazione delle possibilita' di utilizzazione delle terre
          e un notevole aumento dei costi dei lavori:
                a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto
          difficili,  dovute  all'altitudine,  che si traducono in un
          periodo vegetativo nettamente abbreviato;
                ovvero,   ad   un'altitudine   inferiore,   a   causa
          dell'esistenza,  nella  maggior  parte  del  territorio, di
          forti  pendii  che rendono impossibile la meccanizzazione o
          richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso;
                ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di
          questi  fattori  presi  separatamente e' meno accentuato, a
          causa  della  combinazione dei due fattori, purche' la loro
          combinazione  comporti  uno svantaggio equivalente a quello
          che  deriva  dalle  situazioni  considerate  nei  primi due
          trattini.
              4.  Le  zone  svantaggiate minacciate di spopolamento e
          nelle  quali  e' necessario conservare l'ambiente naturale,
          sono  composte  di  territori-agricoli  omogenei  sotto  il
          profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono
          rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche:
                a) esistenza  di  terre  poco produttive, poco idonee
          alla   coltura   e   all'intensificazione,  le  cui  scarse
          potenzialita'  non  possono  essere  migliorate senza costi
          eccessivi  e  che  si  prestano soprattutto all'allevamento
          estensivo;
                b) a  causa  della scarsa produttivita' dell'ambiente
          naturale,  ottenimento  di risultati notevolmente inferiori
          alla  media  quanto ai principali indici che caratterizzano
          la situazione economica dell'agricoltura;
                c) scarsa   densita',  o  tendenza  alla  regressione
          demografica,   di   una   popolazione  dipendente  in  modo
          preponderante  dall'attivita' agricola e la cui contrazione
          accelerata  comprometterebbe  la vitalita' e il popolamento
          della zona medesima.
              5.  Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai
          sensi  del  presente  articolo,  limitate  zone nelle quali
          ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento
          dell'attivita'  agricola  e'  necessario  per assicurare la
          conservazione   dell'ambiente   naturale   e  la  vocazione
          turistica   o   per   motivi  di  protezione  costiera.  La
          superficie  complessiva  di tali zone non puo' superare, in
          uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato.".
              - Il   titolo   del  regolamento  (CE)  n.  1257/99  e'
          riportato in nota all'art. 17.