Art. 23. Prodotti di montagna 1. Le denominazioni "montagna", "prodotto di montagna" e simili possono essere utilizzati per i prodotti agricoli e alimentari, soltanto ove questi siano prodotti ed elaborati nelle aree di montagna come definite dalla normativa comunitaria in applicazione dell'articolo 3 della direttiva n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975 e dai programmi di cui al regolamento CE n. 1257/99.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 3 della direttiva n. 75/268 (CEE) del Consiglio, del 28 aprile 1975 (Sull'agricoltura di montagna e di alcune zone svantaggiate), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attivita' agricola e' necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche, ed altre zone in cui non sono assicurati il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell'ambiente naturale. 2. Tali zone devono essere dotate di infrastrutture sufficienti, in particolare per quanto concerne le vie di accesso alle aziende, l'elettricita' e l'acqua potabile e, per le zone a vocazione turistica, la depurazione delle acque. In mancanza di tali infrastrutture, occorre prevederne la realizzazione a breve scadenza nei relativi programmi pubblici. 3. Le zone di montagna sono composte di comuni o parti di comuni che devono essere caratterizzati da una notevole limitazione delle possibilita' di utilizzazione delle terre e un notevole aumento dei costi dei lavori: a causa dell'esistenza di condizioni climatiche molto difficili, dovute all'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; ovvero, ad un'altitudine inferiore, a causa dell'esistenza, nella maggior parte del territorio, di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso; ovvero, quando lo svantaggio derivante da ciascuno di questi fattori presi separatamente e' meno accentuato, a causa della combinazione dei due fattori, purche' la loro combinazione comporti uno svantaggio equivalente a quello che deriva dalle situazioni considerate nei primi due trattini. 4. Le zone svantaggiate minacciate di spopolamento e nelle quali e' necessario conservare l'ambiente naturale, sono composte di territori-agricoli omogenei sotto il profilo delle condizioni naturali di produzione, che devono rispondere simultaneamente alle seguenti caratteristiche: a) esistenza di terre poco produttive, poco idonee alla coltura e all'intensificazione, le cui scarse potenzialita' non possono essere migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all'allevamento estensivo; b) a causa della scarsa produttivita' dell'ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell'agricoltura; c) scarsa densita', o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall'attivita' agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalita' e il popolamento della zona medesima. 5. Possono essere assimilate alle zone svantaggiate ai sensi del presente articolo, limitate zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici e nelle quali il mantenimento dell'attivita' agricola e' necessario per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e la vocazione turistica o per motivi di protezione costiera. La superficie complessiva di tali zone non puo' superare, in uno Stato membro, il 2,5% della superficie di tale Stato.". - Il titolo del regolamento (CE) n. 1257/99 e' riportato in nota all'art. 17.