Art. 24.
                  Indicatori di tempo e temperatura
  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle politiche agricole
e  forestali  e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato e regioni, sono definiti, entro centottanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per
promuovere    l'indicazione   in   etichetta   delle   modalita'   di
conservazione  dei  prodotti  agroalimentari in relazione al tempo ed
alla  temperatura  da  riportare  all'interno  ed  all'esterno  degli
imballaggi   preconfezionati   di  prodotti  agroalimentari  freschi,
refrigerati e surgelati di breve durabilita'.