Art. 25.
                  Organizzazioni interprofessionali
  1.  All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1, all'alinea, le parole: "qualsiasi organismo che"
sono  sostituite dalle seguenti: "un'associazione costituita ai sensi
degli  articoli  14  e  seguenti  del codice civile e riconosciuta ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361";
    b) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a)  raggruppi  organizzazioni  nazionali di rappresentanza delle
attivita'  economiche  connesse  con la produzione, il commercio e la
trasformazione dei prodotti agricoli";
    c) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  "2. Le organizzazioni possono costituire fondi per il conseguimento
dei  fini istituzionali, imporre contributi e regole obbligatorie per
tutte le imprese aderenti, in base alla normativa comunitaria ed alle
disposizioni  previste  dal decreto di cui al comma 2-quater. Al fine
dell'imposizione  dei  contributi e delle regole predette le delibere
devono  essere  adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli
associati interessati al prodotto.
  2-bis.   Il   riconoscimento  puo'  essere  concesso  ad  una  sola
organizzazione  interprofessionale per prodotto, che puo' articolarsi
in sezioni regionali o interregionali.
  2-ter.   Gli   accordi  conclusi  in  seno  ad  una  organizzazione
interprofessionale   non   possono   comportare   restrizioni   della
concorrenza   ad   eccezione   di   quelli   che   risultino  da  una
programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione
degli  sbocchi  di  mercato  o da un programma di miglioramento della
qualita'  che  abbia  come  conseguenza  diretta  una limitazione del
volume   di   offerta.   Gli  accordi  sono  in  tali  casi  adottati
all'unanimita' degli associati interessati al prodotto.
  2-quater.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' per:
    a) l'individuazione  delle  organizzazioni  nazionali di cui alla
lettera b) del comma 1;
    b) il   riconoscimento   ed   i  controlli  delle  organizzazioni
interprofessionali;
    c) la nomina degli amministratori;
    d) la  definizione  delle  condizioni  per  estendere  anche alle
imprese  non  aderenti  le  regole  approvate  ai  sensi del comma 2,
sempreche'    l'organizzazione    interprofessionale    dimostri   di
controllare   almeno  il  75  per  cento  della  produzione  o  della
commercializzazione sul territorio nazionale.".
 
          Note all'art. 25:
              - Il   testo   dell'art.  12  del  decreto  legislativo
          30 aprile  1998, n. 173, il cui titolo e' riportato in nota
          all'art.  16,  come  modificato dal decreto legislativo qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art.  12  (Organizzazioni interprofessionali). - 1. Ai
          fini dell'integrazione economica di filiera, si intende per
          "Organizzazione     interprofessionale"     un'associazione
          costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice
          civile  e  riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente
          della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che:
                a) raggruppi      organizzazioni     nazionali     di
          rappresentanza  delle  attivita' economiche connesse con la
          produzione,  il  commercio e la trasformazione dei prodotti
          agricoli;
                b) sia  costituito  per  iniziativa di tutte o di una
          parte   delle   organizzazioni   o   associazioni   che  la
          compongono;
                c) svolga  alcune  delle  attivita' seguenti, tenendo
          conto degli interessi dei consumatori:
                  1)  migliorare la conoscenza e la trasparenza della
          produzione e del mercato;
                  2)   contribuire   ad   un  migliore  coordinamento
          dell'immissione sul mercato;
                  3)  elaborare  contratti  tipo  compatibili  con la
          normativa comunitaria;
                  4) accrescere la valorizzazione dei prodotti;
                  5)  ricercare  metodi  atti a limitare l'impiego di
          prodotti  fitosanitari e di altri fattori di produzione e a
          garantire  la qualita' dei prodotti nonche' la salvaguardia
          dei suoli e delle acque;
                  6)   mettere   a   punto  metodi  e  strumenti  per
          migliorare la qualita' dei prodotti;
                  7) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e
          le  denominazioni  d'origine,  i  marchi  di  qualita' e le
          indicazioni geografiche;
                  8)  promuovere  la  produzione  integrata  o  altri
          metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
                  9)  definire,  per  quanto  riguarda  le  normative
          tecniche     relative     alla     produzione     e    alla
          commercializzazione,  regole  piu'  restrittive  di  quelle
          previste  dalle  normative  comunitaria  e  nazionale per i
          prodotti agricoli e trasformati.
              2.  Le  organizzazioni  possono costituire fondi per il
          conseguimento  dei fini istituzionali, imporre contributi e
          regole  obbligatorie per tutte le imprese aderenti, in base
          alla  normativa  comunitaria  ed alle disposizioni previste
          dal   decreto   di   cui   al   comma   2-quater.  Al  fine
          dell'imposizione  dei contributi e delle regole predette le
          delibere  devono  essere adottate con il voto favorevole di
          almeno l'85% degli associati interessati al prodotto.
              2-bis.  Il  riconoscimento  puo' essere concesso ad una
          sola  organizzazione  interprofessionale  per prodotto, che
          puo' articolarsi in sezioni regionali o interregionali.
              2-ter.   Gli   accordi   conclusi   in   seno   ad  una
          organizzazione  interprofessionale  non  possono comportare
          restrizioni  della  concorrenza  ad eccezione di quelli che
          risultino  da  una programmazione previsionale e coordinata
          della  produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da
          un programma di miglioramento della qualita' che abbia come
          conseguenza  diretta una limitazione del volume di offerta.
          Gli accordi sono in tali casi adottati all'unanimita' degli
          associati interessati al prodotto.
              2-quater.  Con  decreto  del  Ministro  delle politiche
          agricole   e   forestali   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti con lo Stato, le
          regioni  e  le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono
          definiti i criteri e le modalita' per:
                a) l'individuazione delle organizzazioni nazionali di
          cui alla lettera b) del comma 1;
                b) il    riconoscimento    ed   i   controlli   delle
          organizzazioni interprofessionali;
                c) la nomina degli amministratori;
                d) la  definizione  delle  condizioni  per  estendere
          anche  alle  imprese  non  aderenti  le regole approvate ai
          sensi    del    comma    2,   sempreche'   l'organizzazione
          interprofessionale dimostri di controllare almeno il 75 per
          cento  della  produzione  o  della  commercializzazione sul
          territorio nazionale.".
              - Si trascrive il testo dell'art. 14 del codice civile:
              "Art.   14   (Applicazione   delle   leggi   penali  ed
          eccezionali).   -  Le  leggi  penali  e  quelle  che  fanno
          eccezione  a  regole  generali  o  ad  altre  leggi  non si
          applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.".
              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
          10 febbraio  2000,  n.  361,  e'  il seguente: "Regolamento
          recante  norme  per la semplificazione dei provvedimenti di
          riconoscimento   di   persone   giuridiche   private  e  di
          approvazione  delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
          statuto".