Art. 26
                    Organizzazioni di produttori

  1.  Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno
lo scopo di:
a) assicurare  la  programmazione  della  produzione  e l'adeguamento
   della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che
   qualitativo;
b) concentrare  l'offerta  e  commercializzare  la  produzione  degli
   associati;
c) ridurre  i  costi  di  produzione  e  stabilizzare  i  prezzi alla
   produzione;
d) promuovere  pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose
   dell'ambiente  e  del  benessere  degli  animali,  allo  scopo  di
   migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti,
   di  tutelare  la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e
   favorire la biodiversita'.
  2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le
loro  forme  associate  devono  assumere  una  delle  seguenti  forme
giuridiche societarie:
a) societa'    di    capitali   aventi   per   oggetto   sociale   la
   commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale
   sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite
   dai  medesimi  soggetti  o da societa' cooperative agricole e loro
   consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attivita' esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti
   del  codice  civile  o  societa'  consortili  di  cui all'articolo
   2615-ter  del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o
   loro forme societarie.
  3.  Le  regioni  riconoscono,  ai  fini  del  presente  decreto, le
organizzazioni  di  produttori che ne facciano richiesta a condizione
che gli statuti:
a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
   1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela
   ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
   2)   aderire,   per   quanto   riguarda   la   produzione  oggetto
   dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse;
   3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente
   dall'organizzazione;
   4)  versare  contributi  finanziari  per  la  realizzazione  delle
   finalita' istituzionali;
   5)  mantenere  il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai
   fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
   1)  regole  atte  a  garantire  ai  soci  il controllo democratico
   dell'organizzazione  e  l'assunzione  autonoma  delle decisioni da
   essa adottate;
   2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e,
   in  particolare,  di mancato pagamento dei contributi finanziari o
   delle regole fissate dalle organizzazioni;
   3)   le   regole   contabili  e  di  bilancio  necessarie  per  il
   funzionamento dell'organizzazione.
  4.  Le  organizzazioni  di  produttori  e  le  loro forme associate
devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente decreto
legislativo  ed  a  tal  fine  comprovare  di rappresentare un numero
minimo   di   produttori   ed   un   volume   minimo   di  produzione
commercializzabile  per  il  settore  o  il  prodotto per il quale si
chiede  il  riconoscimento,  come  determinati dall'articolo 27. Esse
inoltre  devono  dimostrare  di mettere effettivamente a disposizione
dei   soci   i   mezzi   tecnici  necessari  per  lo  stoccaggio,  il
confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto
e  garantire  altresi'  una  gestione  commerciale,  contabile  e  di
bilancio adeguata alle finalita' istituzionali.
  5.  Le  regioni  determinano, con propri provvedimenti, senza oneri
aggiuntivi,  le  modalita'  per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni  di  produttori  al  fine di accertare il rispetto dei
requisiti  per  il  riconoscimento  e  per  la  revoca  del  relativo
provvedimento.
  6.  Spettano  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali i
compiti  di  riconoscimento,  controllo,  vigilanza  e sostegno delle
unioni  e  delle  associazioni  nazionali dei produttori agricoli, ai
sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
  7.  Entro  ventiquattro  mesi  dall'entrata  in vigore del presente
decreto  legislativo  le  associazioni  di produttori riconosciute ai
sensi  della  legge  20  ottobre  1978,  n. 674, adottano delibere di
trasformazione  in  una  delle forme giuridiche previste dal presente
articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente
sono  concessi  in  proporzione alle spese reali di costituzione e di
funzionamento  aggiuntive.  Nel  caso le associazioni non adottino le
predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento.
Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione
sono   assoggettati,  in  luogo  dei  relativi  tributi,  all'imposta
sostitutiva determinata nella misura di lire un milione.
 
          Note all'art. 26:
              - Si  trascrive il testo degli articoli 2612 e 2615 del
          codice civile:
              "Art.  2612  (Iscrizione nel registro delle imprese). -
          Se   il  contratto  prevede  l'istituzione  di  un  ufficio
          destinato  a svolgere un'attivita' con i terzi, un estratto
          del  contratto  deve,  a  cura  degli amministratori, entro
          trenta  giorni  dalla  stipulazione,  essere depositato per
          l'iscrizione  presso  l'ufficio  del registro delle imprese
          del luogo dove l'ufficio ha sede.
              L'estratto deve indicare:
                1)  la  denominazione  e l'oggetto del consorzio e la
          sede dell'ufficio;
                2) il cognome e il nome dei consorziati;
                3) la durata del consorzio;
                4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza,
          la  direzione  e  la  rappresentanza  del  consorzio  ed  i
          rispettivi poteri;
                5)  il  modo  di formazione del fondo consortile e le
          norme  relative  alla  liquidazione. Del pari devono essere
          iscritte  nel  registro  delle imprese le modificazioni del
          contratto concernenti gli elementi sopra indicati.".
              "Art.  2615  (Responsabilita'  verso i terzi). - Per le
          obbligazioni  assunte  in  nome  del consorzio che hanno la
          rappresentanza,  i  terzi possono far valere i loro diritti
          esclusivamente sul fondo consortile.
              Per  le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio
          per  conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi
          solidalmente  col  fondo  consortile. In caso d'insolvenza,
          nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si
          ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  33,  comma  3, del
          decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  33  (Atribuzioni).  -  1.  Il  Ministro  per  le
          politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole
          assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
          politiche  agricole e forestali e Ministero delle politiche
          agricole e forestali.
              2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di agricoltura e foreste,
          caccia   e   pesca,   ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo quanto
          previsto  dagli  articoli  25  e  26  del  presente decreto
          legislativo.
              3.  Il  Ministero  svolge  in  particolare,  nei limiti
          stabiliti  dal  predetto  art.  2  del  decreto legislativo
          4 giugno  1997,  n.  143,  le  funzioni  e  i compiti nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
          di  intesa  con la conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano,  delle  linee di politica-agricola e forestale, in
          coerenza   con  quella  comunitaria;  trattazione,  cura  e
          rappresentanza  degli  interessi della pesca e acquacultura
          nell'ambito  della  politica di mercato in sede comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle   politiche   relative   all'attivita'   di  pesca  e
          acquacoltura,  in materia di gestione delle risorse ittiche
          marine   di  interesse  nazionale,  di  importazione  e  di
          esportazione  dei  prodotti ittici, nell'applicazione della
          regolamentazione  comunitaria  e  di quella derivante dagli
          accordi   internazionali   e  l'esecuzione  degli  obblighi
          comunitari  ed internazionali riferibili a livello statale;
          adempimenti  relativi  al  Fondo  europeo di orientamento e
          garanzia   in   agricoltura  (FEOGA),  sezioni  garanzia  e
          orientamento,  a  livello nazionale e comunitario, compresa
          la verifica, della regolarita' delle operazioni relative al
          FEOGA,  sezione  garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
          organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
          della Commissione del 7 luglio 1995;
                b) qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  dei servizi:
          riconoscmento degli organismi di controllo e certificazione
          per la qualita'; tutela e valorizzazione della qualita' dei
          prodotti   agricoli   e   ittici;   agricoltura  biologica;
          promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle
          attivita'  agricole  nelle  aree  protette;  certificazione
          delle   attivita'   agricole  e  forestali  ecocompatibili;
          elaborazione   del   codex   alimentarius;   valorizzazione
          economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e
          sostegno  delle  unioni  e delle associazioni nazionali dei
          produttori    agricoli;   accordi   interprofessionali   di
          dimensione   nazionale;   prevenzione   e   repressione   -
          attraverso  l'ispettorato centrale repressione frodi di cui
          all'art.  10  del  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,
          n.  462  -  nella preparazione e nel commercio dei prodotti
          agroalimentari  e  ad uso agrario; controllo sulla qualita'
          delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza
          sleale.".
              - La  legge  20 ottobre  1978,  n.  674,  reca:  "Norme
          sull'associazionismo dei produttori agricoli".