Art. 27 
            Requisiti delle organizzazioni di produttori 
 
  1.  Le  organizzazioni  di   produttori   devono,   ai   fini   del
riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti
come  determinati  in  relazione   a   ciascun   settore   produttivo
nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione  commercializzabile
determinato nel 5 per cento del volume di produzione della regione di
riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti  ed  il  volume,
espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o  in  valore,
sono aggiornati con decreto del Ministro delle politiche  agricole  e
forestali, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Le
regioni possono ridurre nella misura massima del 50 per  cento  detta
percentuale, nei seguenti casi: 
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano  individuate
   nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria; 
b) qualora   l'organizzazione   di    produttori    richiedente    il
   riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei  soci  ubicati  in
   zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria; 
c) qualora la  quota  prevalente  della  produzione  commercializzata
   dalla organizzazione di produttori sia  certificata  biologica  ai
   sensi della vigente normativa. 
  2. Le regioni  possono,  inoltre,  derogare  al  numero  minimo  di
produttori indicato nell'allegato 1 se l'organizzazione di produttori
commercializza almeno il 50 per cento del volume di produzione  della
regione  di  riferimento.  Nel  caso  in  cui   l'organizzazione   di
produttori chieda il riconoscimento per i vini di  qualita'  prodotti
in regioni determinate, si considera, quale soglia minima, il 30  per
cento del totale del volume di produzione ed  il  30  per  cento  dei
produttori della zona classificata V.Q.P.R.D. 
  3. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui al
comma 1. 
  4. Qualora una organizzazione di produttori sia costituita da  soci
le cui aziende  sono  ubicate  in  piu'  regioni,  e'  competente  al
riconoscimento la regione nel cui territorio e' stato  realizzato  il
maggior  valore  della  produzione   commercializzata.   I   relativi
accertamenti sono effettuati dalle regioni interessate  su  richiesta
della regione competente al riconoscimento.