Art. 28. Programmi di attivita' delle organizzazioni di produttori e delle loro forme associate 1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di attivita' che debbono prevedere: a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo sviluppo della loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso i consumatori, alla promozione della diffusione di sistemi di certificazione della qualita' e di tracciabilita' dei singoli prodotti, alla creazione di linee di prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta mediante metodi di lotta integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente; b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte dei produttori, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonche' le risorse umane e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della normativa fitosanitaria vigente; c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di accordi di filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle proprie finalita'.