Art. 28.
             Programmi di attivita' delle organizzazioni
di produttori e delle loro forme associate
  1.  Le  organizzazioni  di  produttori  e  le  loro forme associate
costituiscono  un  fondo  di  esercizio alimentato dai contributi dei
soci e da finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di
attivita' che debbono prevedere:
    a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo dei prodotti, allo
sviluppo  della  loro valorizzazione commerciale, anche attraverso la
promozione di accordi interprofessionali, alla loro promozione presso
i  consumatori,  alla  promozione  della  diffusione  di  sistemi  di
certificazione   della  qualita'  e  di  tracciabilita'  dei  singoli
prodotti,  alla  creazione  di  linee  di  prodotti  biologici,  alla
promozione   della  produzione  ottenuta  mediante  metodi  di  lotta
integrata o di altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
    b)  misure  destinate  a  promuovere  l'utilizzo,  da  parte  dei
produttori,  di tecniche rispettose dell'ambiente, nonche' le risorse
umane  e tecniche necessarie per l'accertamento dell'osservanza della
normativa fitosanitaria vigente;
    c)  azioni  rivolte  alla  realizzazione e sviluppo di accordi di
filiera, o qualsivoglia ulteriore azione volta al perseguimento delle
proprie finalita'.