Art. 29. Aiuti alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate 1. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni di produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attivita', conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.