Art. 30 
                    Adeguamento delle borse merci 

 
 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 
  20 marzo 1913, n. 272,  e  successive  modificazioni,  sono  svolte
anche attraverso strumenti informatici o per via telematica. 
  2. Al fine  di  rendere  uniformi  le  modalita'  di  gestione,  di
vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche,  le  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante  un
periodo sperimentale di dodici  mesi,  apposite  norme  tecniche,  in
conformita'   a   quanto   stabilito   dal   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  20  dicembre  2000,
idonee  a  consentire  l'accesso  alle   contrattazioni,   anche   da
postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica. 
  3. Entro il termine del periodo sperimentale di cui al comma 2,  il
Ministro delle attivita'  produttive  emana  un  regolamento  per  il
funzionamento del sistema telematico delle borse merci italiane. 
  4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i
risultati in termini di prezzi di riferimento e  di  quantita'  delle
merci e delle derrate negoziate in via  telematica  sono  oggetto  di
comunicazione, da parte delle societa' di gestione, alle  Deputazioni
delle Borse merci, nonche' di pubblicazione nel bollettino  ufficiale
dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura. 
  5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al  comma
3 le norme della legge 20  marzo  1913,  n.  272,  cessano  di  avere
applicazione  nei  confronti  delle   contrattazioni   dei   prodotti
fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici. 
 
          Nota all'art. 30:
              - Il  titolo  della  legge 20 marzo 1913, n. 272, e' il
          seguente:  "Approvazione  dell'ordinamento  delle  Borse di
          commercio,  dell'esercizio  della  mediazione e delle tasse
          sui contratti di Borsa.".