Art. 31.
                      Programmazione negoziata
  1. Nel documento di programmazione agroalimentare e forestale e nel
documento  di  programmazione  economica e finanziaria sono definiti,
per il periodo di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire
attraverso   gli   strumenti   della   programmazione   negoziata  in
agricoltura.
  2.   Nell'ambito   dei  fondi  stanziati  annualmente  dalla  legge
finanziaria ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, e successive
modificazioni,  il  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  (CIPE) provvede ad individuare una quota da destinare agli
obiettivi di cui al comma 1.