Art. 12.
      Applicazione del calcolo della situazione di solvibilita'
         corretta alle imprese di assicurazione controllate
                           o partecipate.

  1.  Il  calcolo  della  situazione  di  solvibilita' corretta viene
  effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo
  2,  comma 1, lettera a), le quali, a loro volta, sono controllate o
  partecipate  da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo
  obbligo di calcolo.
  2.  L'obbligo  di  cui  al  comma 1, non si applica alle imprese di
  assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
    a)  l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel
  territorio della Repubblica;
    b)  l'impresa  di assicurazione controllante soddisfa i requisiti
  di solvibilita' corretta di cui al presente decreto;
    c)  l'impresa  di cui al comma 1 e le imprese di assicurazione da
  questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi
  del  margine  di  solvibilita'  sufficienti a coprire il margine di
  solvibilita' minimo;
    d)  l'impresa  di  cui al comma 1 dispone di elementi costitutivi
  del  margine  di  solvibilita'  sufficienti a coprire il margine di
  solvibilita'   minimo,   dopo   aver   eliminato   i  valori  delle
  partecipazioni   nelle   imprese  di  assicurazione  controllate  o
  partecipate  di  cui si deve tenere conto ai fini del calcolo della
  situazione  di solvibilita' corretta della impresa di assicurazione
  controllante.
  3.  L'esistenza  delle  condizioni  di  cui al comma 2, deve essere
  comunicata  dall'impresa  di  cui  al comma 1 all'ISVAP, unitamente
  alla  trasmissione del bilancio d'esercizio, secondo le indicazioni
  stabilite dallo stesso Istituto.