Art. 14.
               Metodo basato sul bilancio consolidato

  1.  Secondo  il  metodo  basato sul bilancio consolidato il calcolo
  della situazione di solvibilita' corretta dell'impresa controllante
  o  partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato
  da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
  di  cui  agli  articoli  11,  12,  17 e di cui ai capi II e III del
  presente titolo.
  2.  La situazione di solvibilita' corretta e' data dalla differenza
  tra:
    a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' calcolati
  a partire dal bilancio consolidato
e
    la somma:
  1) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione
  controllante o partecipante
e
    2)  della  quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo
  delle   imprese   di   assicurazione   controllate   o  partecipate
  dall'impresa di assicurazione.