Art. 16.
                       Metodo della deduzione
                 del margine di solvibilita' minimo

  1.  Secondo  il  metodo della deduzione del margine di solvibilita'
  minimo,  ferma  restando  l'applicazione  delle disposizioni di cui
  agli  articoli 11, 12, 17, ed ai capi II e III del presente titolo,
  la    situazione   di   solvibilita'   corretta   dell'impresa   di
  assicurazione  controllante o partecipante e' data dalla differenza
  tra:
    a)  la  somma  degli  elementi ammessi a costituire il margine di
  solvibilita'   dell'impresa   di   assicurazione   controllante   o
  partecipante
e
   b) la somma:
    1)   del   margine   di   solvibilita'   minimo  dell'impresa  di
  assicurazione controllante o partecipante
e
    2)  della  quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo
  dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.