Art. 16. Metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo 1. Secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilita' minimo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17, ed ai capi II e III del presente titolo, la situazione di solvibilita' corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e' data dalla differenza tra: a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e b) la somma: 1) del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante e 2) della quota proporzionale del margine di solvibilita' minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.