Art. 27.
               Responsabilita' patrimoniale dell'ente

  1.  Dell'obbligazione  per  il  pagamento della sanzione pecuniaria
risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
  2.  I  crediti  dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi
dell'ente  relativi  a reati hanno privilegio secondo le disposizioni
del  codice  di  procedura  penale sui crediti dipendenti da reato. A
tale  fine,  la  sanzione  pecuniaria si intende equiparata alla pena
pecuniaria.