Art. 14.
                   Trattamento giuridico-economico
  1. I   Comuni   affidano   l'incarico  di  rilevatore  a  personale
dipendente o, qualora questo non sia disponibile o sia insufficiente,
a  personale  non dipendente. I Comuni e le CCIAA affidano l'incarico
di  coordinatore a personale non dipendente, ove non sia possibile il
ricorso   a  personale  dipendente  o  questo  non  sia  sufficiente.
L'utilizzazione  di  rilevatore e coordinatori non dipendenti avviene
secondo  le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, della collaborazione di cui
all'articolo  47, comma 2, lettera c-bis), del decreto del Presidente
della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917,  come  modificato
dall'articolo  34,  comma 1, lettere b) e d), della legge 21 novembre
2000,  n.  342,  del  lavoro  autonomo  occasionale, dei contratti di
fornitura  di  lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997,
n. 196.
  2. Il  compenso  dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non
dipendenti  e'  determinato  ai  sensi  degli articoli 25 e 26, ed e'
erogato  nel  rispetto  delle  disposizioni  concernenti  il relativo
trattamento fiscale e previdenziale.
  3. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da
un'assicurazione, stipulata dall'Istat, contro gli infortuni connessi
alle   operazioni   censuarie,  dai  quali  derivi  la  morte  o  una
invalidita'   permanente.   L'assicurazione  per  i  rilevatori  e  i
coordinatori  dipendenti copre solo le prestazioni svolte al di fuori
dell'orario d'ufficio.
 
          Note all'art. 14:
              - Il   testo  vigente  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          recante  la "Approvazione del testo unico delle imposte sui
          redditi", e' il seguente:
              "Art.   47  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Sono  assimilati  ai redditi di lavoro
          dipendente:
                a) i  compensi  percepiti,  entro i limiti dei salari
          correnti  maggiorati  del 20 per cento, dai lavoratori soci
          delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative
          di   servizi,   delle   cooperative  agricole  e  di  prima
          trasformazione  dei  prodotti  agricoli e delle cooperative
          della piccola pesca;
                b) le  indennita'  e i compensi percepiti a carico di
          terzi  dai  prestatori  di  lavoro dipendente per incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli   che   per   clausola  contrattuale  devono  essere
          riversati  al  datore  di  lavoro e di quelli che per legge
          devono essere riversati allo Stato;
                c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa
          di  studio  o  di  assegno,  premio  o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non   e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente  nei
          confronti del soggetto erogante;
              c-bis)  le  somme  e  i  valori  in genere, a qualunque
          titolo  percepiti  nel periodo d'imposta, anche sotto forma
          di   erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici  di
          amministratore,    sindaco    o   revisore   di   societa',
          associazioni   e   altri  enti  con  o  senza  personalita'
          giuridica,   alla   collaborazione   a  giornali,  riviste,
          enciclopedie  e  simili,  alla  partecipazione  a collegi e
          commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri
          rapporti   di   collaborazione   aventi   per   oggetto  la
          prestazione   di   attivita'   svolte   senza   vincolo  di
          subordinazione  a  favore  di  un  determinato soggetto nel
          quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego
          di   mezzi   organizzati   e   con  retribuzione  periodica
          prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non
          rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita'
          di   lavoro   dipendente  di  cui  all'art.  46,  comma  1,
          concernente  redditi  di  lavoro dipendente, o nell'oggetto
          dell'arte  o  professione  di  cui  all'art.  49,  comma 1,
          concernente  redditi  di  lavoro  autonomo,  esercitate dal
          contribuente;
                d) le   remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          articoli 24,  33,  lettera  a),  e 34 della legge 20 maggio
          1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
          di  cui  all'art.  33,  primo  comma, della legge 26 luglio
          1974, n. 343;
                e) i  compensi  per  l'attivita' libero professionale
          intramuraria   del   personale   dipendente   del  Servizio
          sanitario  nazionale, del personale di cui all'art. 102 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
          382,  e  del  personale  di  cui  all'art.  6, comma 5, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all'art.
          1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                f)  le  indennita', i gettoni di presenza e gli altri
          compensi  corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle
          province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni
          nonche'  i compensi corrisposti ai membri delle commissioni
          tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale
          di  sorveglianza,  ad  esclusione  di  quelli che per legge
          debbono essere riversati allo Stato;
                g) le  indennita'  di  cui  all'art.  1  della  legge
          31 ottobre   1965,  n.  1261,  e  all'art.  1  della  legge
          13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento
          nazionale   e  del  Parlamento  europeo  e  le  indennita',
          comunque  denominate,  percepite  per le cariche elettive e
          per  le  funzioni  di  cui  agli  articoli 114  e 135 della
          Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonche'
          i  conseguenti  assegni  vitalizi  percepiti  in dipendenza
          dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
          e l'assegno del Presidente della Repubblica;
                h)   le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi  funzione  previdenziale. Le rendite aventi funzione
          previdenziale   sono   quelle  derivanti  da  contratti  di
          assicurazione  sulla vita stipulati con imprese autorizzate
          dall'Istituto  per la vigilanza sulle assicurazioni private
          (ISVAP)  ad  operare  nel  territorio  dello Stato, o quivi
          operanti  in  regime  di  stabilimento  o di prestazioni di
          servizi,  che  non  consentano  il  riscatto  della rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione;
                h-bis)   le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
          decreto   legislativo  21 aprile  1993,  n.  124,  comunque
          erogate;
                i) gli  altri assegni periodici, comunque denominati,
          alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale
          ne'  lavoro,  compresi quelli indicati alle lettere c) e d)
          del  comma  1  dell'art.  10  tra  gli  oneri deducibili ed
          esclusi  quelli  indicati  alla  lettera  c)  del  comma  1
          dell'art. 41;
                l)  i  compensi  percepiti  dai soggetti impegnati in
          lavori   socialmente  utili  in  conformita'  a  specifiche
          disposizioni normative.
              2.  I  redditi  di cui alla lettera a) del comma 1 sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la  cooperativa  sia  iscritta  nel  registro prefettizio o
          nello  schedario  generale  della cooperazione, che nel suo
          statuto  siano  inderogabilmente  indicati i principi della
          mutualita'  stabiliti dalla legge e che tali principi siano
          effettivamente osservati.
              3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e
          i)   del  comma 1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente  non  comporta  le detrazioni previste dall'art.
          13".
              - La  legge  24  giugno  1997,  n.  196, reca "Norme in
          materia di promozione dell'occupazione".