Art. 16. 
                     Conferimento dell'incarico 
  1. In ciascun Comune viene nominato un rilevatore, di  norma,  ogni
quattrocento unita' di rilevazione da censire.  I  Comuni  che,  alla
data  del  31  dicembre  2000,  avevano  una  popolazione   residente
superiore ai 10.000 abitanti si avvalgono, di norma, di  coordinatori
nella misura di uno  ogni  quattromila  unita'  di  rilevazione.  Nei
restanti Comuni i compiti dei coordinatori sono  svolti  dall'Ufficio
comunale di censimento. 
  2. L'Istat, in presenza di motivate esigenze connesse al numero dei
rilevatori o delle unita' di rilevazione e alle  caratteristiche  del
territorio, puo' consentire deroghe ai criteri  di  cui  al  comma  1
secondo   le   prescrizioni   dettate   dalle   circolari    previste
dall'articolo 1, comma 3. 
  3. Il responsabile  dell'Ufficio  di  censimento  accerta  che  gli
aspiranti agli  incarichi  di  rilevatore  e  coordinatore  siano  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo  15,  comma  1,  e  redige
l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di  istruzione.
Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti
superi  il  fabbisogno  previsto,  il  responsabile  dell'Ufficio  di
censimento puo' far ricorso ad una  preselezione  da  condursi  sulla
base della diversa ponderazione dei titoli di  cui  all'articolo  15,
comma 3. 
  4. Il corso di istruzione di cui al comma 3,  per  i  rilevatori  e
coordinatori comunali,  si  conclude  con  una  selezione  effettuata
secondo le modalita' stabilite dall'Istat. 
  5. I Comuni e le CCIAA conferiscono, su proposta  del  responsabile
dell'Ufficio di censimento, l'incarico di rilevatore e coordinatore e
provvedono,  su  segnalazione  del   responsabile   dell'Ufficio   di
censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e  i  coordinatori
le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle  operazioni
censuarie.