Art. 16. Conferimento dell'incarico 1. In ciascun Comune viene nominato un rilevatore, di norma, ogni quattrocento unita' di rilevazione da censire. I Comuni che, alla data del 31 dicembre 2000, avevano una popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti si avvalgono, di norma, di coordinatori nella misura di uno ogni quattromila unita' di rilevazione. Nei restanti Comuni i compiti dei coordinatori sono svolti dall'Ufficio comunale di censimento. 2. L'Istat, in presenza di motivate esigenze connesse al numero dei rilevatori o delle unita' di rilevazione e alle caratteristiche del territorio, puo' consentire deroghe ai criteri di cui al comma 1 secondo le prescrizioni dettate dalle circolari previste dall'articolo 1, comma 3. 3. Il responsabile dell'Ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 1, e redige l'elenco delle persone da ammettere ad apposito corso di istruzione. Qualora il numero degli aspiranti in possesso dei necessari requisiti superi il fabbisogno previsto, il responsabile dell'Ufficio di censimento puo' far ricorso ad una preselezione da condursi sulla base della diversa ponderazione dei titoli di cui all'articolo 15, comma 3. 4. Il corso di istruzione di cui al comma 3, per i rilevatori e coordinatori comunali, si conclude con una selezione effettuata secondo le modalita' stabilite dall'Istat. 5. I Comuni e le CCIAA conferiscono, su proposta del responsabile dell'Ufficio di censimento, l'incarico di rilevatore e coordinatore e provvedono, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e i coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.