Art. 17.
                       Compiti dei rilevatori
  1.  I  rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai responsabili
degli  uffici  di  censimento  comunali  e dai coordinatori comunali,
fornendo   ai   rispondenti  tutti  i  chiarimenti  richiesti  e,  se
necessario, collaborando con essi alla compilazione dei questionari.
  2.  I  rilevatori provvedono alla consegna e al ritiro dei fogli di
famiglia,  di  convivenza  e  dei  questionari relativi al censimento
generale   dell'industria   e  dei  servizi,  alla  compilazione  dei
questionari    del    censimento   degli   edifici,   alla   verifica
dell'esistenza  di  tutte  le  unita' economiche presenti nella lista
loro  assegnata,  nonche'  all'esecuzione  dei compiti indicati nelle
circolari di cui all'articolo 1 comma 3.
  3.  Al momento del ritiro i rilevatori provvedono ad effettuare per
ciascun   questionario   i   controlli  necessari  per  accertare  la
completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte
fornite.  Qualora i rilevatori non riescano ad ottenere i chiarimenti
necessari,  ne  danno  immediata  comunicazione ai coordinatori o, in
loro assenza, al responsabile dell'ufficio di censimento comunale.
  4.  I  questionari  e  i  modelli  compilati,  ove  richiesto nelle
istruzioni fornite dall'Istat sono sottoscritti dai rilevatori.
  5.  Nell'espletamento  dell'incarico  ricevuto  e' fatto divieto ai
rilevatori   di  svolgere  nei  confronti  delle  unita'  da  censire
attivita'  diverse  da quelle proprie dei censimenti e di raccogliere
informazioni non contenute nei questionari di rilevazione.