Art. 18.
                      Compiti dei coordinatori
  1. I coordinatori comunali controllano giornalmente l'attivita' dei
rilevatori,  prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul
territorio,  redigono  i  prospetti  riepilogativi  delle  operazioni
effettuate,   segnalano  al  responsabile  dell'ufficio  comunale  di
censimento  eventuali  inadempienze  e  difficolta'  organizzative  e
provvedono   a  quanto  disposto  dal  responsabile  dell'ufficio  di
censimento comunale.
  2.  I  coordinatori  provinciali svolgono compiti di monitoraggio e
assistenza  tecnica  agli  uffici  di  censimento comunali e a quanto
disposto dal responsabile dell'ufficio di censimento provinciale.