Art. 19.
                     Norme finali e transitorie
  1.  Gli  attuali  appartenenti  all'ordine  degli  architetti  sono
iscritti nella sezione A, settore "architettura".
  2.  Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente regolamento possono
iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
  3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di  esami  di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente  regolamento  possono  iscriversi  alla  sezione  A, settore
"architettura".
  4.  I  possessori  dei  diplomi di laurea regolati dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma
95,  della  legge  15  maggio  1997, n. 127, sono ammessi a sostenere
l'esame  di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo
14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
    a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la
laurea   in   scienze   ambientali  e  la  laurea  in  pianificazione
territoriale ed urbanistica;
    b)   per   l'iscrizione   nel   settore  conservazione  dei  beni
architettonici  e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei
beni architettonici e ambientali.
 
          Nota all'art. 19:
              -  Per  il  testo  dell'art.  17, comma 95, della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.