Art. 19. Norme finali e transitorie 1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore "architettura". 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". 3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura". 4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze: a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica; b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
Nota all'art. 19: - Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.