Art. 10.
Modalita'  per  la  presentazione  delle  richieste  di  rimborso dei
                         diritti non dovuti

  1.  Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono
presentare,  a  pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data
del  pagamento,  alla  competente  camera  di  commercio richiesta di
rimborso  delle  somme  versate  in  eccedenza  rispetto  al  dovuto,
allegando   la  documentazione  necessaria  per  evidenziare  la  non
sussistenza  dell'obbligo  di  pagamento o le eventuali somme versate
oltre il dovuto.
  2.  Le  azioni  giudiziali  finalizzate ad ottenere il rimborso dei
diritti non dovuti devono essere presentate all'autorita' giudiziaria
competente entro il termine previsto dal comma 1.
  3.  Per  le  annualita'  anteriori al 2000 le richieste e le azioni
giudiziali  devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre 2001.