Art. 11.
Rapporti con l'Amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei
                  diritti non regolarmente versati

  1.  L'Agenzia  delle  entrate  comunica  alle  camere di commercio,
tramite  Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni
di  versamento eseguite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonche' il
fatturato dei soggetti di cui all'articolo 6.
  2.  In  base  alle  informazioni  di  cui  al comma 1, le camere di
commercio  definiscono  il  diritto  non  versato  e  provvedono alla
riscossione   coattiva   della   somma  complessivamente  dovuta  dal
contribuente.
  3.  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette  alle  camere di commercio
competenti,   tramite   Infocamere,   le   variazioni  del  fatturato
conseguenti  alle  verifiche  fiscali  relative  ai  soggetti  di cui
all'articolo  6;  sulla  base  di  tali  informazioni,  le  camere di
commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed
alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto.
  4.  La  fornitura  alle  camere  di  commercio  delle  informazioni
previste  dai  commi  1  e  3  ed  il rimborso spese da corrispondere
all'Agenzia  delle  entrate  per  tale fornitura sono regolati in via
convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere.
  5.  Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate
in conformita' agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n.
675.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 11 maggio 2001


                                Il Ministro dell'industria
                             del commercio e dell'artigianato
                                           Letta


Il Ministro del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica
                Visco

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001
  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivita' produttive,
registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 305
 
          Nota all'art. 11:
              - Il  testo  degli  articoli  15  e  27  della legge 31
          dicembre  1996,  n.  675  (Tutela  delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' il
          seguente:
              "Art.  15  (Sicurezza  dei dati). - 1. I dati personali
          oggetto   di   trattamento   devono   essere   custoditi  e
          controllati,  anche  in relazione alle conoscenze acquisite
          in  base  al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
          specifiche  caratteristiche  del  trattamento,  in  modo da
          ridurre   al   minimo,  mediante  l'adozione  di  idonee  e
          preventive  misure  di sicurezza, i rischi di distruzione o
          perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
          autorizzato  o di trattamento non consentito o non conforme
          alle finalita' della raccolta.
              2.  Le  misure  minime  di sicurezza da adottare in via
          preventiva  sono  individuate  con  regolamento emanato con
          decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
          17,  comma  1,  lettera  a), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro di
          grazia  e  giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
          nella pubblica amministrazione e il Garante.
              3.  Le  misure  di  sicurezza  di  cui  al comma 2 sono
          adeguate,  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge e successivamente con cadenza almeno
          biennale,   con   successivi  regolamenti  emanati  con  le
          modalita'   di  cui  al  medesimo  comma  2,  in  relazione
          all'evoluzione   tecnica   del   settore  e  all'esperienza
          maturata.
              4.  Le  misure  di  sicurezza relative ai dati trattati
          dagli  organismi  di  cui  all'art. 4, comma 1, lettera b),
          sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  con  l'osservanza  delle  norme  che  regolano la
          materia.".
              "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). -
          1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati
          personali  da  parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
          pubblici   economici,   e'   consentito   soltanto  per  lo
          svolgimento   delle   funzioni  istituzionali,  nei  limiti
          stabiliti   dalla   legge  e  dai  regolamenti.      2.  La
          comunicazione  e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi
          gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse
          quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o
          risultino  comunque  necessarie  per  lo  svolgimento delle
          funzioni  istituzionali.  In  tale ultimo caso deve esserne
          data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi
          2 e 3, al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la
          comunicazione  o  la  diffusione  se  risultano  violate le
          disposizioni della presente legge.
              3.  La comunicazione e la diffusione dei dati personali
          da  parte  di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
          economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o
          di regolamento.
              4. I  criteri  di  organizzazione delle amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  5  del  decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle
          disposizioni della presente legge.".