Art. 11. Rapporti con l'Amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei diritti non regolarmente versati 1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi dell'articolo 8, comma 2, nonche' il fatturato dei soggetti di cui all'articolo 6. 2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai soggetti di cui all'articolo 6; sulla base di tali informazioni, le camere di commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto. 4. La fornitura alle camere di commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere. 5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate in conformita' agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 maggio 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 305
Nota all'art. 11: - Il testo degli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), e' il seguente: "Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della raccolta. 2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante. 3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata. 4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia.". "Art. 27 (Trattamento da parte di soggetti pubblici). - 1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3, al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge. 3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento. 4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.".