Art. 9.
Ammontare del diritto per gli iscritti nelle sezioni speciali, classi
di  fatturato  e  aliquote  applicabili  agli  iscritti nella sezione
ordinaria,  importi  dovuti per le unita' locali, basi imponibili per
 gli iscritti nella sezione ordinaria che non redigono il bilancio.

  1.  Gli  importi  dei  diritti  in  cifra fissa dovuti dai soggetti
iscritti  o  annotati  nelle  sezioni  speciali  del  registro  delle
imprese,  le classi di fatturato e le aliquote a ciascuna applicabili
per  i  soggetti  iscritti nella sezione ordinaria del registro delle
imprese,  oltre  ai  diritti  dovuti  dalle  imprese  che  esercitano
l'attivita'  anche  tramite unita' locali sono stabiliti con apposito
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione  economica,  sentita l'Unioncamere e le organizzazioni
di  categoria  maggiormente  rappresentative  a livello nazionale, da
emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.