Art. 16 (L) 
        Contributo per il rilascio del permesso di costruire 
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 
    6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre  1964,  n.
  847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 
     1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; 
    decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; 
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del
permesso di costruire comporta la  corresponsione  di  un  contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di  urbanizzazione  nonche'  al
costo di costruzione, secondo  le  modalita'  indicate  nel  presente
articolo. 
  2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione  e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire
e, su richiesta dell'interessato, puo' essere rateizzata. A  scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del  permesso  puo'
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di  urbanizzazione  con
le modalita' e le garanzie  stabilite  dal  comune,  con  conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio  indisponibile  del
comune. 
  3. La  quota  di  contributo  relativa  al  costo  di  costruzione,
determinata all'atto del rilascio, e' corrisposta in  corso  d'opera,
con le modalita' e  le  garanzie  stabilite  dal  comune,  non  oltre
sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 
  4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e  secondaria
e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale  in  base  alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in
relazione: 
    a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni; 
    b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; 
    c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti; 
    d)  ai  limiti  e  rapporti  minimi   inderogabili   fissati   in
applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo  e  ultimo  comma,
della legge 17  agosto  1942,  n.  1150,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, nonche' delle leggi regionali. 
  5. Nel caso di mancata definizione delle  tabelle  parametriche  da
parte della regione e fino alla definizione delle tabelle  stesse,  i
comuni  provvedono,  in  via  provvisoria,  con   deliberazione   del
consiglio comunale. 
  6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri  di
urbanizzazione primaria e secondaria, in  conformita'  alle  relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi
delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. 
  7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi  ai  seguenti
interventi: strade residenziali, spazi  di  sosta  o  di  parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia  elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
  8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo  nonche'
strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati
di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi,
impianti sportivi di  quartiere,  aree  verdi  di  quartiere,  centri
sociali e attrezzature  culturali  e  sanitarie.  Nelle  attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le  costruzioni  e  gli  impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio  o  alla  distruzione  dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica
di aree inquinate. 
  9. Il costo di costruzione  per  i  nuovi  edifici  e'  determinato
periodicamente  dalle  regioni  con  riferimento  ai  costi   massimi
ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a
norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge  5
agosto  1978,  n.  457.  Con  lo  stesso  provvedimento  le   regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate  nelle  vigenti  disposizioni  di  legge  per  l'edilizia
agevolata, per le quali  sono  determinate  maggiorazioni  del  detto
costo di costruzione in misura non superiore al  50  per  cento.  Nei
periodi intercorrenti tra  le  determinazioni  regionali,  ovvero  in
eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione  e'
adeguato annualmente, ed autonomamente, in  ragione  dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale
di  statistica  (ISTAT).  Il  contributo  afferente  al  permesso  di
costruire comprende una quota di detto costo,  variabile  dal  5  per
cento al 20  per  cento,  che  viene  determinata  dalle  regioni  in
funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni  e
della loro destinazione ed ubicazione. 
  10. Nel caso  di  interventi  su  edifici  esistenti  il  costo  di
costruzione e' determinato in relazione  al  costo  degli  interventi
stessi, cosi'  come  individuati  dal  comune  in  base  ai  progetti
presentati  per  ottenere  il  permesso  di  costruire.  Al  fine  di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio  esistente,  per  gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta' di deliberare  che
i costi di  costruzione  ad  essi  relativi  non  superino  i  valori
determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.