Art. 17 (L) 
          Riduzione o esonero dal contributo di costruzione 
       (legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; 
 decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in 
  legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11; 
           legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; 
              legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) 
 
  1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche  ad
edifici esistenti, il contributo afferente al permesso  di  costruire
e' ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione  qualora  il
titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione  con  il
comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
determinati ai sensi della  convenzione-tipo  prevista  dall'articolo
18. 
  2. Il contributo per la realizzazione  della  prima  abitazione  e'
pari a quanto stabilito per la corrispondente  edilizia  residenziale
pubblica, purche' sussistano i requisiti indicati dalla normativa  di
settore. 
  3. Il contributo di costruzione non e' dovuto: 
    a) per gli interventi da  realizzare  nelle  zone  agricole,  ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle
esigenze dell'imprenditore agricolo a  titolo  principale,  ai  sensi
dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; 
    b) per gli interventi di ristrutturazione e  di  ampliamento,  in
misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; 
    c) per gli impianti, le attrezzature, le  opere  pubbliche  o  di
interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti
nonche' per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici; 
    d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme  o  di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita'; 
    e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni,
relativi alle fonti rinnovabili di energia,  alla  conservazione,  al
risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle  norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 
  4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprieta' dello
Stato il contributo di  costruzione  e'  commisurato  alla  incidenza
delle sole opere di urbanizzazione.