ART. 9. (Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro). 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile"; b) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di cui al comma 5". 2. Per le societa' di persone, in conformita' alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della societa' da adottare con semplice delibera dei soci.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, supplemento ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 17 (Conversione in euro del capitale sociale). - 1. Le societa' con azioni il cui valore nominale e' superiore a lire duecento, che intendono avvalersi di quanto disposto dal comma 5, provvedono a convertirle in euro applicando il tasso di conversione ed arrotondando il risultato ai centesimi secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1103/1997. In alternativa, le medesime societa' possono avvalersi di quanto disposto al comma 6. 2. Se l'arrotondamento avviene per eccesso, si procede all'aumento del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante l'utilizzo delle riserve, ivi compresa quella legale se necessaria, e dei fondi speciali iscritti in bilancio. 3. Se le riserve mancano o sono insufficienti e' consentito troncare ai centesimi di euro il risultato della conversione indicata al comma 1. In tal caso si applica il comma 4. 4. Se l'arrotondamento avviene per difetto, si procede alla riduzione del valore nominale delle azioni e del capitale sociale mediante accredito della riserva legale. 5. Le operazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono deliberate dagli amministratori in deroga agli articoli 2365 e 2376 del codice civile e, con riferimento all'operazione di aumento del capitale sociale di cui al comma 2, anche in deroga all'art. 2443 del codice civile. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 non si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile. I verbali delle predette deliberazioni vengono depositati e iscritti a norma dell'art. 2436 del codice civile. Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'art. 2411 del codice civile. Al notaio che riceve il verbale compete l'onorario fisso previsto per i verbali di assemblea di cui all'art. 7 della tariffa professionale. Gli amministratori riferiscono del loro operato alla prima assemblea utile. 6. Le societa' con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni medesime o il cui valore nominale sia pari o inferiore a lire duecento provvedono a convertirle in euro, anche in deroga al comma 1, con non piu' di due cifre decimali. A tal fine e' ammessa una riduzione del capitale sociale, da attuarsi mediante accredito della riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare; alla deliberazione dell'assemblea non si applica il terzo comma dell'art. 2445 del codice civile. E' consentita la movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale sociale, come prevista nei commi 2 e 4, nonche' l'acquisto delle azioni proprie in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2357 del codice civile. Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione le assemblee speciali deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. 6-bis. In applicazione del principio di neutralita' sancito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1997, n. 433, le deliberazioni adottate all'esclusivo fine delle conversioni di cui ai commi precedenti, sono esenti dalle imposte di registro e di bollo. 7. Limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate ai sensi del presente articolo, l'obbligo alla relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica e le imprese ottemperano alla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2250 del codice civile entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione e' avvenuta. 8. Il capitale sociale convertito non puo' essere inferiore a centomila euro per le societa' per azioni e a diecimila euro per le societa' a responsabilita' limitata. 9. Le negoziazioni dei titoli azionari sono effettuate esprimendo i prezzi unitari in euro, con il numero di cifre decimali determinato dalle societa' di gestione del mercato. 10. Alle quote di societa' a responsabilita' limitata e societa' cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalita' di cui al comma 5. 10-bis. In presenza di obbligazioni convertibili in azioni, il comma 6 dell'art. 2420-bis del codice civile si applica anche nei casi previsti dai commi 3 e 4, nonche' quando si modifica il valore nominale delle obbligazioni convertibili a seguito della ridenominazione di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.". - Il Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, recante "Regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro", e' pubblicato nella G.U.C.E. del 19 giugno 1997, n. L 162. - Il Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, recante "Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro", e' pubblicato nella G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139.