Art. 18 Requisiti delle apparecchiature 1. Le apparecchiature impiegate per le attivita' di cui agli articoli 4, 5 e 6, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonche' alle specifiche previste in materia di conformita' tecnica.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca: "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformita'".