Art. 18
                   Requisiti delle apparecchiature

  1.  Le  apparecchiature  impiegate  per  le  attivita'  di cui agli
articoli  4,  5  e  6,  se non disciplinate dal decreto legislativo 9
maggio  2001,  n.  269,  devono  essere  rispondenti  alle specifiche
stabilite in materia di compatibilita' elettromagnetica, di sicurezza
elettrica  e  di  altri  requisiti essenziali nonche' alle specifiche
previste in materia di conformita' tecnica.
 
          Note all'art. 18:
              - Il  decreto  legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita'".