Art. 7. Verifiche straordinarie 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro.