Art. 8.
                  Variazioni relative agli impianti
  1.   Il  datore  di  lavoro  comunica  tempestivamente  all'ufficio
competente  per  territorio  dell'ISPESL  e  alle  ASL  o  alle  ARPA
competenti  per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche
sostanziali  preponderanti  e  il  trasferimento  o spostamento degli
impianti.