Articolo 18
                       (Misurazione del PM2,5)

   1.  Le regioni installano punti di campionamento in siti fissi per
fornire  dati  sui  livelli  di PM2,5. Il numero e l'ubicazione degli
stessi  sono  determinati, dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e dal Ministero della sanita', in modo da garantire la
massima  rappresentativita'  dei  livelli  di  PM2,5  sul  territorio
nazionale. Ove possibile, tali punti di campionamento devono avere la
stessa ubicazione di quelli previsti per il PM10.