Articolo 22
          (Regime delle deroghe per i piani o i programmi)

   1.  Le  regioni  possono  designare zone o agglomerati nei quali i
valori  limite  di  PM10, indicati nell'allegato III, sono superari a
causa  di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti a eventi naturali
che  determinano  livelli  significativamente  superiori  ai  normali
livelli di fondo dovuti a fonti naturali.
   2.  Le  regioni  possono  designare zone o agglomerati nei quali i
valori  limite  di  PM10, indicati nell'allegato III, sono superati a
causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti alla risospensione
di  materiale  particolato  a  seguito dello spargimento invernale di
sabbia sulle strade.
   3. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica
nelle  zone  o  agglomerati di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel
caso  in cui i valori limite, di cui all'allegato III, siano superati
per cause diverse da eventi naturali o dallo spargimento invernale di
sabbia sulle strade.
 
             Nota all'art. 22:
             -  Il  comma  3,  dell'art.  8 del decreto legislativo 4
          agosto 1999, n. 351 e' riportato nella nota all'art. 10.