Articolo 22 (Regime delle deroghe per i piani o i programmi) 1. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10, indicati nell'allegato III, sono superari a causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti a eventi naturali che determinano livelli significativamente superiori ai normali livelli di fondo dovuti a fonti naturali. 2. Le regioni possono designare zone o agglomerati nei quali i valori limite di PM10, indicati nell'allegato III, sono superati a causa di livelli di PM10 nell'aria ambiente dovuti alla risospensione di materiale particolato a seguito dello spargimento invernale di sabbia sulle strade. 3. L'obbligo di adottare i piani o i programmi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si applica nelle zone o agglomerati di cui ai precedenti commi 1 e 2 solo nel caso in cui i valori limite, di cui all'allegato III, siano superati per cause diverse da eventi naturali o dallo spargimento invernale di sabbia sulle strade.
Nota all'art. 22: - Il comma 3, dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nella nota all'art. 10.