Articolo 23 (Informazione al pubblico) 1. Le regioni provvedono affinche' il pubblico e le categorie interessate siano informati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sui livelli di materiale particolato nell'aria ambiente e affinche' tali informazioni siano aggiornate con frequenza giornaliera.
Nota all'art. 23: - L'art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 11.