Articolo 23
                     (Informazione al pubblico)

   1.  Le  regioni  provvedono  affinche'  il pubblico e le categorie
interessate  siano  informati,  ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo   4  agosto  1999,  n.  351,  sui  livelli  di  materiale
particolato  nell'aria  ambiente  e affinche' tali informazioni siano
aggiornate con frequenza giornaliera.
 
             Nota all'art. 23:
             -  L'art.  11  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' riportato nelle note all'art. 11.