Articolo 24 (Trasmissione delle informazioni) 1. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), punto 1), del decreto legislativo 4 agosto. 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, i dati relativi alla media aritmetica, alla mediana, al novantottesimo percentile ed al livello massimo del PM2,5, calcolati per ogni anno civile sulla base della media di ventiquattro ore. Il novantottesimo percentile e' calcolato nei modi indicati nell'allegato XI, paragrafo 3. 2. Le regioni, contestualmente alle informazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero della salute, per il tramite dell'ANPA, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, e le informazioni sui livelli e sulle fonti di PM10, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del fatto che il superamento e' dovuto ad eventi naturali o a spargimento invernale di sabbia sulle strade.
Nota all'art. 24: - L'art. 12 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 5.