Articolo 24
                  (Trasmissione delle informazioni)

   1.   Le   regioni,   contestualmente   alle  informazioni  di  cui
all'articolo   12,  comma  1,  lettera  a),  punto  1),  del  decreto
legislativo   4   agosto.  1999,  n.  351,  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e al Ministero della
salute,  per  il  tramite  dell'ANPA,  i  dati  relativi  alla  media
aritmetica,  alla mediana, al novantottesimo percentile ed al livello
massimo  del  PM2,5,  calcolati per ogni anno civile sulla base della
media  di ventiquattro ore. Il novantottesimo percentile e' calcolato
nei modi indicati nell'allegato XI, paragrafo 3.
   2.   Le   regioni,   contestualmente   alle  informazioni  di  cui
all'articolo  12,  comma  1,  lettera  b),  del decreto legislativo 4
agosto  1999,  n.  351, comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  al Ministero della salute, per il tramite
dell'ANPA,   l'elenco   delle   zone   e  degli  agglomerati  di  cui
all'articolo  22,  commi 1 e 2, e le informazioni sui livelli e sulle
fonti  di  PM10, fornendo le necessarie giustificazioni a riprova del
fatto che il superamento e' dovuto ad eventi naturali o a spargimento
invernale di sabbia sulle strade.
 
             Nota all'art. 24:
             -  L'art.  12  del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
          351 e' riportato nelle note all'art. 5.