Art. 9
             Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario

        1.  Il  comma  4-quater  dell'articolo 1 del decreto-legge 19
      febbraio  2001,  n.  17,  convertito,  con modificazioni, dalla
      legge 28 marzo 2001, n. 129, e' abrogato.
        2.  Il  Ministro  della salute, su proposta della Commissione
      unica  del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente
      entro  il  30  settembre  2002, a redigere l'elenco dei farmaci
      rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.
        3.  La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 e'
      effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da
      assicurare,  su  base  annua,  il rispetto dei livelli di spesa
      programmata  nei vigenti documenti contabili vigenti di finanza
      pubblica,  nonche',  in particolare, il rispetto dei livelli di
      spesa  definiti  nell'accordo  tra  Governo, Regioni e Province
      autonome  di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato
      nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.
        4.  Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
      n. 449, e' abrogato.
        5.  Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre
      2001,  n.  347,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16
      novembre 2001, n. 405, e' sostituito dal seguente:
      "1.  I  medicinali,  aventi  uguale  composizione  in  principi
      attivi,  nonche'  forma  farmaceutica, via di somministrazione,
      modalita'  di  rilascio,  numero  di  unita' posologiche e dosi
      unitarie  uguali,  sono  rimborsati  al farmacista dal Servizio
      sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo piu' basso
      del  corrispondente  prodotto  disponibile  nel  normale  ciclo
      distributivo   regionale,  sulla  base  di  apposite  direttive
      definite  dalla  regione;  tale  disposizione non si applica ai
      medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".