Art. 64 Proroga di efficacia di norme 1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Nota all'art. 64: - Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.