Art. 64
                    Proroga di efficacia di norme
  1. Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi,
ove  non  in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai
precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
 
          Nota all'art. 64:
              - Il  testo  dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' riportato nelle note all'art. 14.