Art. 65.
                        Copertura finanziaria
  1.   All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto,
valutato  in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro
876,33   a  decorrere  dal  2003,  si  provvede  con  utilizzo  delle
autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della
legge  28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul
Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle
amministrazioni  statali  anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso
il  personale  militare  e quello dei Corpi di polizia dello stato di
previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni
medesimi.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 giugno 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Scajola, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
  Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 133