Art. 65. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in milioni di euro 484,80 per il 2002 ed in milioni di euro 876,33 a decorrere dal 2003, si provvede con utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 16, commi 2 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per gli anni 2002-2004, iscritte sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Scajola, Ministro dell'interno Martino, Ministro della difesa Castelli, Ministro della giustizia Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 133