Art. 11. Enti cooperativi assoggettati 1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi, con un valore della produzione superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro, sono assoggettati alla certificazione annuale del bilancio per opera di una societa' di revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2. La relazione di certificazione, quale atto complementare della vigilanza, e' allegata al progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci. 3. L'ente cooperativo che non richiede la certificazione del bilancio puo' essere sottoposto alla gestione commissariale di cui all'articolo 2543 del codice civile; in tale caso il commissario rimane in carica fino al perfezionamento dell'incarico ad una societa' di revisione. 4. Il Ministro definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Note all'art. 11: - Il primo riferimento contenuto nell'art. 11 e' operato rispetto ad una disposizione gia' riportata nella nota all'art. 8. - L'art. 2543 del codice civile e' riportato nella nota all'art. 2. - Il terzo riferimento e' operato ad una disposizione gia' riportata nella nota all'art. 8.