Art. 11.
                    Enti cooperativi assoggettati
  1.  Gli  enti  cooperativi  ed i loro consorzi, con un valore della
produzione  superiore a 60.000.000 di euro o con riserve indivisibili
superiori  a  4.000.000 di euro o con prestiti o conferimenti di soci
finanziatori  superiori  a  2.000.000 di euro, sono assoggettati alla
certificazione  annuale  del  bilancio  per  opera di una societa' di
revisione  in  possesso  dei  requisiti  di cui all'articolo 15 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
  2.  La  relazione di certificazione, quale atto complementare della
vigilanza,   e'  allegata  al  progetto  di  bilancio  da  sottoporre
all'approvazione dell'assemblea dei soci.
  3.  L'ente  cooperativo  che  non  richiede  la  certificazione del
bilancio  puo'  essere  sottoposto alla gestione commissariale di cui
all'articolo  2543  del  codice  civile;  in tale caso il commissario
rimane  in  carica  fino  al  perfezionamento  dell'incarico  ad  una
societa' di revisione.
  4.  Il  Ministro  definisce,  con  proprio  decreto,  lo  schema di
convenzione  di  cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio
1992, n. 59.
 
          Note all'art. 11:
              - Il   primo  riferimento  contenuto  nell'art.  11  e'
          operato  rispetto  ad una disposizione gia' riportata nella
          nota all'art. 8.
              - L'art. 2543 del codice civile e' riportato nella nota
          all'art. 2.
              - Il  terzo  riferimento e' operato ad una disposizione
          gia' riportata nella nota all'art. 8.