Art. 27. 
                    Accertamenti sulle scritture 
  1. Annualmente e nei casi di cambiamento del  consegnatario  presso
le amministrazioni centrali, un funzionario  del  competente  ufficio
riscontrante ed il dirigente responsabile degli acquisti  di  beni  e
servizi verificano,  in  contraddittorio  con  il  consegnatario,  la
regolarita'  delle  scritture,  la  consistenza  dei  beni,  la  loro
corrispondenza con le risultanze contabili, anche con il  metodo  del
campione rappresentativo, significativo e mirato. 
  2. Presso gli uffici periferici la stessa verifica viene  eseguita,
solo in occasione di cambiamento del consegnatario, da un funzionario
della ragioneria provinciale dello Stato in  contraddittorio  con  il
consegnatario cedente. 
  3. Delle verifiche e' redatto processo verbale dando  contezza  dei
criteri adottati per il campionamento di cui al comma 1. Nei casi  di
riscontrate  gravi  inadempienze  copia  del  processo   verbale   e'
trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei conti. 
  4. Copia del processo verbale e' trasmesso  anche  alla  competente
sezione giurisdizionale della Corte  dei  conti  nei  casi  di  gravi
inadempienze  riscontrate  nella  custodia  dei  beni   affidati   al
consegnatario sottoposto alla resa del conto giudiziale.