Art. 29.
        Controlli del Ministero dell'economia e delle finanze
  1.   Gli   uffici   riscontranti,   nell'ambito   delle  rispettive
competenze,   possono  incaricare  propri  funzionari  di  effettuare
verifiche tendenti ad accertare la regolarita' della gestione e delle
scritture  tenute  dai  consegnatari.    2. Delle verifiche di cui al
comma  l  sono  redatte  apposite  relazioni  che,  in  casi di gravi
inadempienze,  sono trasmesse in copia alla Ragioneria generale dello
Stato  -  Ispettorato  generale  di  finanza, nonche' alla competente
Procura  regionale  della  Corte  dei  conti  per  le  valutazioni di
competenza.