Art. 29. Controlli del Ministero dell'economia e delle finanze 1. Gli uffici riscontranti, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare propri funzionari di effettuare verifiche tendenti ad accertare la regolarita' della gestione e delle scritture tenute dai consegnatari. 2. Delle verifiche di cui al comma l sono redatte apposite relazioni che, in casi di gravi inadempienze, sono trasmesse in copia alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, nonche' alla competente Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.