Art. 30.
             Ritardata o mancata resa della contabilita'
  1.   In  caso  di  ritardata  o  mancata  resa  della  contabilita'
amministrativa   si   applicano,  indipendentemente  dagli  eventuali
provvedimenti  disciplinari, ad iniziativa del direttore dell'ufficio
riscontrante,  le  disposizioni  di  cui all'articolo 9, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  2.  Al  consegnatario  che  non  presenta il conto giudiziale della
propria  gestione  nei  termini  prescritti  si  applicano  le  norme
relative al giudizio per mancata resa del conto giudiziale.
 
          Nota all'art. 30:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  9,  comma 8, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
          367:
              "8.  Nel  caso  in  cui  i rendiconti e gli altri conti
          amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori
          bilancio  consentite dalla legge non vengano presentati nei
          termini  prescritti,  il  magistrato  addetto all'esame dei
          rendiconti  o  dei  conti  fissa  un  termine ultimativo al
          funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il
          rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato
          addetto  chiede  al  competente  collegio della sezione del
          controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei
          conti  di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto
          o  del  conto.  Alle  spese  di  compilazione,  il collegio
          provvede  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  8,  della  legge
          14 gennaio   1994,   n.   20.  L'ordinanza  e'  inviata  al
          competente  procuratore  della  Corte  dei  conti  ai  fini
          dell'accertamento,    nei    confronti    del   funzionario
          interessato,  ovvero  del  capo della competente Sezione di
          tesoreria   provinciale,   dell'eventuale   responsabilita'
          amministrativa    connessa   all'effettuazione   a   carico
          dell'erario  delle  spese  di compilazione del rendiconto o
          del conto.".