Art. 17
                          Gestione di fondi

  1.  Il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
affida  alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi
alla  realizzazione  di alloggi e residenze per studenti universitari
di  cui  alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore
della  stessa  una  commissione  sulle  somme  erogate,  a valere sui
medesimi   fondi,   nella  misura  definita  dalla  convenzione  tipo
approvata  con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
 
             Note all'art. 17:
                 Comma 1:
                 -   La   legge   14  novembre  2000,  n.  338  reca:
          "Disposizioni   in  materia  di  alloggi  e  residenze  per
          studenti universitari".