Art. 18
       Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297

  1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) e' inserito
   il seguente:
   "2-bis)   le  attivita'  di  assistenza  a  soggetti  individuali,
   assimilati  e  associati ai fini della predisposizione di progetti
   da  presentare  nell'ambito degli interventi previsti da programmi
   dell'Unione europea;";
b) all'articolo  3,  comma  1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
   "dottorato  di  ricerca"  sono inserite le seguenti: ", nonche' ad
   assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
   dicembre 1997, n. 449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino alla
   scadenza"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  integrate per quanto
   necessario  ai  fini della gestione di tutti gli interventi di cui
   al presente decreto,";
d) all'articolo  9,  comma  3,  le  parole:  "fatto  salvo che per la
   gestione  dei  contratti  stipulati  entro  la medesima data" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "fatto salvo che per la gestione dei
   contratti  stipulati,  nonche'  per  le  attivita'  istruttorie  e
   gestionali  di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e
   la   gestione   dei   contratti,  relativamente  alle  domande  di
   agevolazione  presentate  fino  alla  data del 31 dicembre 1999 ai
   sensi  degli  articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro
   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica 8
   agosto  1997,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
   Ufficiale  n.  270  del 19 novembre 1997, degli articoli da 8 a 13
   della  legge  17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni,
   dell'articolo  11  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
   convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
   e  successive modificazioni, limitatamente alle domande presentate
   nell'esercizio  1997, dell'articolo 14 della legge 24 giugno 1997,
   n.  196,  e  successive  modificazioni,  con esclusivo riferimento
   all'esercizio  1998,  nonche'  per  la  completa dismissione della
   propria  quota  di  partecipazione  al  capitale delle societa' di
   ricerca  istituite  ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera
   d),   della   citata   legge   n.   46   del  1982,  e  successive
   modificazioni".
 
             Note all'art. 18:
                 Comma 1:
                 -  Il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto
          legislativo   27 luglio   1999,   n.  297  (Riordino  della
          disciplina  delle  procedure  per il sostegno della ricerca
          scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
          tecnologie,   per   la  mobilita'  dei  ricercatori),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art.   3.   Attivita'   finanziabili.   -  1.  Sono
          ammissibili per:
                   a) interventi  di sostegno su progetti o programmi
          di ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2:
                     1)  le  attivita'  svolte  in  ambito nazionale,
          sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti
          industriali, assimilati e associati;
                     2)  le  attivita' svolte nel quadro di programmi
          dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
          di    progetti   autonomamente   presentati   da   soggetti
          industriali, assimilati e associati;
                   2-bis)  le  attivita'  di  assistenza  a  soggetti
          individuali,   assimilati   e   associati   ai  fini  della
          predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
          interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
                     3)  le  attivita'  svolte sulla base di progetti
          predisposti  in  conformita'  a bandi emanati dal MURST per
          obiettivi  specifici,  da  parte  di  soggetti industriali,
          assimilati e associati;
                     4)  i contratti affidati da soggetti industriali
          e  assimilati  ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e
          fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;
                   b) altri  interventi  di  sostegno  su  progetto o
          programma:
                     1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
          precompetitivo,  diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
          comunque  finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto
          contenuto  tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
          risultati  della ricerca da parte di soggetti assimilati in
          fase  d'avvio,  su progetto o programma presentato anche da
          coloro  che  si  impegnano a costituire o a concorrere alla
          nuova societa';
                   c) interventi  di  sostegno  all'occupazione nella
          ricerca  industriale,  come  definita ai sensi dell'art. 1,
          comma  2,  alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla
          connessa diffusione delle tecnologie:
                     1)   le   assunzioni   di  titolari  di  diploma
          universitario,  di diploma di laurea, di specializzazione e
          di  dottorato  di  ricerca  per  avviamento ad attivita' di
          ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;
                     2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
                     3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di
          ricerca operanti nel settore industriale;
                     4)    l'assunzione,   da   parte   di   soggetti
          industriali  e  assimilati,  di  oneri  relativi a borse di
          studio  concesse  per la frequenza ai corsi di dottorato di
          ricerca,  nonche' ad assegni di ricerca di cui all'art. 51,
          comma  6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il
          relativo   programma  di  ricerca  sia  concordato  con  il
          medesimo soggetto industriale o assimilato;
                   d) interventi   di   sostegno  ad  infrastrutture,
          strutture  e  servizi  per  la  ricerca  industriale,  come
          definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione
          delle tecnologie:
                     1)    l'affidamento   da   parte   di   soggetti
          industriali  e  assimilati  a laboratori di ricerca esterni
          pubblici   e   privati,  dei  quali  si  sia  accertata  la
          qualificazione  e  l'idoneita',  di  studi  e  ricerche sui
          processi produttivi, di attivita' applicative dei risultati
          della  ricerca,  di  formazione  del  personale tecnico per
          l'utilizzazione  di  nuove  tecnologie,  di  prove  e  test
          sperimentali;
                     2)    la    realizzazione,   l'ampliamento,   la
          ristrutturazione,  la  delocalizzazione, il riorientamento,
          il   recupero   di   competitivita',   la   trasformazione,
          l'acquisizione   di   centri   di   ricerca,   nonche'   il
          riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture
          di  ricerca  di  soggetti  industriali  e  assimilati,  con
          connesse  attivita'  di  riqualificazione  e formazione del
          personale.".
                 -  Il  testo  dell'art.  9,  commi 2 e 3, del citato
          decreto  legislativo  n.  297/1999,  come  modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
                 "Art. 9 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
                 2.  Restano valide fino alla scadenza, integrate per
          quanto  necessario  ai  fini  della  gestione  di tutti gli
          interventi  di  cui  al presente decreto, le convenzioni in
          essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  in materia del
          presente   decreto,  affidate  al  MURST,  ai  sensi  della
          normativa  vigente in materia di appalti di servizi, per le
          attivita' di cui all'art. 7, comma 1.
                 3.  Entro  il  31 dicembre  1999, il MURST assume la
          gestione  diretta  delle  attivita'  svolte  in  regime  di
          convenzione    dall'IMI   (ora   San   Paolo-IMI),   ovvero
          nell'ambito  dei  decreti  di  cui  all'art. 6, comma 2, e'
          deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante
          appalti  di  servizi  ai  sensi  della normativa vigente in
          materia.  Alla  scadenza  del  predetto termine, in caso di
          assunzione  della  gestione  diretta,  ovvero  alla data di
          conclusione  della  procedura  di  appalto,  e'  risolta di
          diritto  la  convenzione  con l'Istituto mobiliare italiano
          (IMI),  di  cui  all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
          1089,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni, fatto
          salvo  che per la gestione dei contratti stipulati, nonche'
          per   le  attivita'  istruttorie  e  gestionali  di  natura
          economico-finanaziaria,  comprese  la stipula e la gestione
          dei  contratti,  relativamente alle domande di agevolazione
          presentate  fino  alla  data  del 31 dicembre 1999 ai sensi
          degli  articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          8 agosto  1997,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  270  del  19 novembre  1997, degli
          articoli  da  8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
          successive  modificazioni,  dell'art.  11 del decreto-legge
          16 maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   19 luglio   1994,   n.  451,  e  successive
          modificazioni   limitatamente   alle   domande   presentate
          nell'esercizio  1997,  dell'art.  14  della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  successive modificazioni, con esclusivo
          riferimento  all'esercizio  1998,  nonche'  per la completa
          dismissione   della  propria  quota  di  partecipazione  al
          capitale  della  societa'  di  ricerca  istituite  ai sensi
          dell'art. 2, primo comma, lettera d), della citata legge n.
          46 del 1982, e successive modificazioni.".