Art. 19
              Disposizioni in materia di enti pubblici
                 di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI

  1.   Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  66  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4,
comma  5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei
confronti  degli  enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),  dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS),  dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge  28  marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  maggio  1997,  n.  140, e successive modificazioni,
concernente  la  concessione  di anticipazioni da parte del Ministero
degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di
progetti   di  cooperazione  allo  sviluppo  alle  universita',  sono
applicate  anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS,
dell'ISPESL e dell'ASI.
 
             Note all'art. 19:
                 -   L'art.  66  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382  (Riordinamento della
          docenza   universitaria,   relativa  fascia  di  formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa  e didattica) e' il
          seguente:
                 "Art.  66.  - Le Universita', purche' non vi osti lo
          svolgimento  della  loro  funzione  scientifica  didattica,
          possono   eseguire   attivita'   di  ricerca  e  consulenza
          stabilite   mediante   contratti  e  convenzioni  con  enti
          pubblici  e  privati.  L'esecuzione  di  tali  contratti  e
          convenzioni  sara'  affidata,  di norma, ai dipartimenti o,
          qualora  questi  non siano costituiti, agli istituti o alle
          cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
                 I   proventi   delle  prestazioni  dei  contratti  e
          convenzioni  di  cui  al  comma  precedente  sono ripartiti
          secondo   un   regolamento   approvato   dal  consiglio  di
          amministrazione  dell'Universita', sulla base di uno schema
          predisposto,   su   proposta  del  Consiglio  universitario
          nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
                 Il  personale  docente e non docente che collabora a
          tali  prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma
          annua   totale   non   superiore  al  30  per  cento  della
          retribuzione  complessiva.  In  ogni  caso  la  somma cosi'
          erogata  al personale non puo' superare il 50 per cento dei
          proventi globali delle prestazioni.
                 Il  regolamento di cui al secondo comma determina la
          somma   da   destinare  per  spese  di  carattere  generale
          sostenute  dall'Universita'  e i criteri per l'assegnazione
          al  personale  della  somma  di  cui  al  terzo  comma. Gli
          introiti  rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale
          didattico  e  scientifico  e  a  spese di funzionamento dei
          dipartimenti,  istituti  o  cliniche  che  hanno eseguito i
          contratti e le convenzioni.
                 Dai   proventi   globali   derivanti  dalle  singole
          prestazioni  e  da  ripartire  con  le  modalita' di cui al
          precedente  secondo  comma  vanno  in ogni caso previamente
          detratte    le   spese   sostenute   dall'Universita'   per
          l'espletamento delle prestazioni medesime.
                 I  proventi  derivati dall'attivita' di cui al comma
          precedente     costituiscono     entrate    del    bilancio
          dell'Universita'".
                 -  Si  riporta  il testo dell'art. 4, comma 5, della
          legge  19 ottobre  1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
          universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
                 "5.  La  materia  di cui all'art. 66 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n. 382, e'
          rimessa   all'autonoma  determinazione  degli  atenei,  che
          possono  disapplicare  la  predetta  norma  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  di  specifiche  disposizioni  da  essi
          emanate".
                 -  Il  comma  1-bis  dell'art.  5  del decreto-legge
          28 marzo  1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28 maggio  1997,  n.  140 (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  28 marzo  1997,  n. 79,
          recante  misure  urgenti  per il riequilibrio della finanza
          pubblica) e' il seguente:
                 "1-bis.  Il divieto di cui al comma 1 non si applica
          ai  finanziamenti  che  vengono erogati dal Ministero degli
          affari  esteri,  ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
          del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
          la  realizzazione  di  iniziative, interventi, programmi ed
          attivita'  nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
          favore  di  universita' e di organizzazioni non governative
          riconosciute  idonee  ai  sensi  dell'art.  28  della legge
          26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20
          della   legge   15 marzo   1997,   n.   59,   e  successive
          modificazioni.  Ai  soggetti sopra indicati potranno essere
          concessi  anticipi nella misura del 50 per cento del valore
          complessivo   del  progetto  nel  primo  anno,  seguiti  da
          anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".