Art. 22 Disposizione interpretativa 1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di assistente sociale.
Note all'art. 22: - Il comma 10, dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402 (Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, e' il seguente: "10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e legge 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica attivati dalle universita'. All'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie ". - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2, prevede: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".